Notizia

La "specialità" evita una doppia sanzione

Pubblicato il 05 luglio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Il D.Lgs. 74/2000 sui reati tributari ha disciplinato il principio di specialità che, se concretamente applicato, potrebbe risolvere all’origine molte delle questioni relative al "ne bis in idem". L’articolo 19 del decreto infatti dispone che, se un determinato fatto è idoneo a configurare la violazione di due disposizioni che prevedono l’applicazione di una sanzione amministrativa e di una sanzione penale, va applicata la sanzione (penale ovvero amministrativa) che presenta degli elementi “speciali” rispetto all’altra. Ciò al fine di evitare che un medesimo soggetto sia sanzionato due volte per la stessa violazione. Le conseguenze dell’applicazione, o meno, del princi­pio sono rilevanti: è innegabile, infatti, che le fattispecie di alcuni illeciti penali tributari sono sovrapponibili con le corrispondenti violazioni fiscali. Si pensi ai reati dichiarativi (omessa presentazione o infedele dichiarazione) rispetto alle analoghe violazioni amministrative con imposta evasa superiore alla soglia di rilevanza penale. E ancora alla dichiarazione fraudolenta con fatture false che presenta esattamente le stesse caratteristiche dell’il­lecito tributario. Queste ipotesi comporterebbero l’applicazione della sola sanzione “speciale” (in genere quella penale) e non anche di quella tributaria che normalmente è molto onerosa

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).