Il D.Lgs. 74/2000 sui reati tributari ha disciplinato il principio di specialità che, se concretamente applicato, potrebbe risolvere all’origine molte delle questioni relative al "ne bis in idem". L’articolo 19 del decreto infatti dispone che, se un determinato fatto è idoneo a configurare la violazione di due disposizioni che prevedono l’applicazione di una sanzione amministrativa e di una sanzione penale, va applicata la sanzione (penale ovvero amministrativa) che presenta degli elementi “speciali” rispetto all’altra. Ciò al fine di evitare che un medesimo soggetto sia sanzionato due volte per la stessa violazione. Le conseguenze dell’applicazione, o meno, del principio sono rilevanti: è innegabile, infatti, che le fattispecie di alcuni illeciti penali tributari sono sovrapponibili con le corrispondenti violazioni fiscali. Si pensi ai reati dichiarativi (omessa presentazione o infedele dichiarazione) rispetto alle analoghe violazioni amministrative con imposta evasa superiore alla soglia di rilevanza penale. E ancora alla dichiarazione fraudolenta con fatture false che presenta esattamente le stesse caratteristiche dell’illecito tributario. Queste ipotesi comporterebbero l’applicazione della sola sanzione “speciale” (in genere quella penale) e non anche di quella tributaria che normalmente è molto onerosa