Le notifiche effettuate all’Agenzia delle entrate per il tramite delle agenzie di posta privata di atti, diversi da quelli giudiziali, valgono dalla data di consegna e non da quella di spedizione, diversamente da quanto riconosciuto per le raccomandate inviate con Poste Italiane. Nel sito web del Ministero delle comunicazioni è evidenziato che “per esigenze di ordine pubblico restano affidati in esclusiva a Poste Italiane, le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del Codice della Strada” come peraltro previsto dall’articolo 4, D.Lgs. 58/2011. Per quanto riguarda la notifica degli atti nel processo tributario la Corte di Cassazione ha escluso la validità del ricorso notificato a mezzo del servizio di posta privata (sentenza n. 2922/2015). La notifica di atti con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Agenzia delle entrate, diversi da quelli giudiziari, può essere effettuata con il servizio di posta privata, con il limite che la notifica avrà effetto dalla data di consegna del plico e non dalla data di spedizione. La Corte di cassazione ha infatti affermato che la notifica a mezzo posta privata è equiparabile alla consegna diretta con la precisazione “che la notifica si considera eseguita non nel momento della spedizione, ma nel momento della ricezione, equiparandosi la società privata a un incaricato della notifica dell’atto” (sentenza n. 2922/2015).