Con la modifica degli articoli 28 e 66 e 67 del T.U. maternità/paternità, a decorrere dal 25 giugno 2015, il padre lavoratore autonomo può fruire dell’indennità di paternità a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola a titolo principale, pescatrice autonoma della piccola pesca), e si verifica quando il padre rimane l’unico genitore nel caso dei seguenti eventi:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio da parte della madre;
- affidamento esclusivo del figlio al padre.
Per padre lavoratore autonomo si intende il lavoratore appartenente ad una delle categorie:
- artigiano;
- commerciante;
- coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditore agricolo a titolo principale;
- pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Con la Circolare n. 128/2016 l’Inps fornisce le istruzioni relative alla nuova indennità di paternità, quelle relative ai nuovi periodi di maternità riconosciuti alle lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento, in analogia a quelli previsti per le lavoratrici dipendenti.