Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali continua ad aggiornare con cadenza quasi settimanale la pagina dedicata alle Faq sulla nuova procedura delle dimissioni online. Siamo arrivati già a 47, e l’ultima in ordine cronologico è giunta proprio nei giorni scorsi in merito al recesso degli apprendisti. Un segno, questo, che comunque lascia poco spazio alla tanto pubblicizzata semplificazione da parte del MLPS, altrimenti non saremmo arrivati già a un Decreto, una circolare, video tutorial e 47 faq.
In particolare è stato chiesto se anche il recesso dell’apprendista al termine del periodo di apprendistato (art. 42, co. 4 del D.Lgs. n. 81/2015) rientra nella fattispecie in cui bisogna espletare la procedura telematica dell’art 26 del D.Lgs. n. 151/2015.
Nel caso degli apprendisti, il recesso è regolato dall’art. 42 del nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 81/2015), e in particolare dal comma 4 che così recita: “Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Sul punto il Ministero del Welfare non ha dubbi: il recesso dell’apprendista si deve manifestare attraverso la nuova procedura telematica, in quanto si tratta di un rapporto di lavoro subordinato.