L’articolo 1, comma 184, della Legge di Stabilità (L. n. 208/2015) attribuisce al dipendente un’ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, in quanto accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, gli riconosce anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura, prevedendo che, in ogni caso, i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR non scontino alcuna tassazione, nei limiti previsti dai citati commi.
La fungibilità tra la componente monetaria e i beni e servizi deve però essere contemplata dai contratti aziendali o territoriali.
Il benefit erogato potrà consistere anche in una somma di denaro, ove ciò sia previst dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 51 del TUIR (es. rimborso spese scolastiche), o essere erogato mediante voucher. La parte di premio non sostituita dal benefit sarà invece assoggettata all’imposta sostitutiva o alla tassazione ordinaria, a scelta del prestatore di lavoro.