Molte questioni operative legate alle operazioni di assegnazione agevolata non sono state prese in conside-razione dalla circolare n. 26/E/2016. Nel caso di assegnazione, le riserve in sospensione di imposta che ven-gono annullate scontano l’imposta sostitutiva del 13%. Mentre non ci sono problemi nel determinare l’onere fiscale in capo alla società, la questione riguarda invece l’eventuale ricaduta in capo ai soci: non è del tutto chiaro, infatti, se la tassazione del 13% sia comprensiva anche delle imposte dovute dai soci sui dividendi. Questo problema non si dovrebbe porre nel caso di società di persone. Sarebbe utile una conferma, da parte dell’Agenzia, che alla stessa conclusione si possa giungere anche nel caso delle società di capitali. Si trattereb-be di un’interpretazione che spingerebbe a utilizzare le riserve di utili in sospensione d’imposta rispetto alle ordinarie riserve. Vi sono situazioni in cui operazioni straordinarie societarie hanno avuto come conseguenza l’iscrizione di riserve nel patrimonio netto delle società, senza che queste assumessero rilevanza fiscale. Non è chiaro cosa succeda in capo ai soci quando l’assegnazione dei beni avviene utilizzando queste riserve (sulle quali, non trattandosi di poste in sospensione di imposta, la società non paga la sostitutiva del 13%). Sarebbe opportuno concludere che anche in questa situazione la sostitutiva dell’8% versata dalla società sulla plusva-lenza libera i soci da ulteriori oneri.