Notizia

Interessi, l’immobiliare vince in giudizio

Pubblicato il 18 luglio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Le CT si sono mostrate sino a oggi univoche nel negare la fondatezza delle riprese volte a disconoscere l’integrale deducibilità degli interessi passivi corrisposti da società immobiliari a fronte di finanziamenti garantiti da ipo­teca su immobili destinati alla locazione. Su questa scia si è espressa di recente anche la CTR Lombardia con la sentenza n. 3520/02/16. La legge finanziaria 2008 (articolo 1, comma 36, L. 244/2007, modificato dall’articolo 4, D.Lgs. 147/2015) ha introdotto l’integrale deducibilità degli interessi passivi corrisposti da società immobiliari su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. L’Agenzia delle entrate ha da sempre as­sunto un’interpretazione restrittiva di questa disposizione, delimitandone l’applicazione alle sole società immo­biliari “di gestione”. Gli uffici hanno tentato di disconoscere l’applicazione del beneficio in capo a quelle società immobiliari che, accanto all’attività di mera locazione/affitto dell’immobile fornivano, sia pur in via marginale, una serie di servizi accessori (pulizia, vigilanza, manutenzione, servizi di gestione ecc.), come si rinviene nelle locazioni di complessi immobiliari a destinazione unitaria quali centri commerciali, villaggi turistici, ritenendo, in tale circostanza, che la prestazione dei servizi accessori integrasse una qualche forma di “gestione attiva”. Queste riprese, tuttavia, non hanno mai superato il vaglio dei giudici tributari, che ne hanno sempre negato la fondatezza rilevando, in via generale, l’incompatibilità tra la lettera della norma agevolativa e l’interpretazione restrittiva proposta dall’amministrazione finanziaria (CTP Milano, n. 3664/03/2015). La “gestione attiva” è sta­ta esclusa in tutte le ipotesi in cui i ricavi da servizi avevano un’incidenza solo marginale rispetto ai canoni di locazione/affitto e la società locatrice risultava sprovvista di personale (amministratori o dipendenti) dedicato all’erogazione diretta o al coordinamento (in caso di affidamento in outsourcing) dei servizi integrati (CTP Milano 212/08/2013, 6051/16/2014 e 2543/47/2016; CTP Brescia 637/15/2014).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 13 maggio 2024
Contributo eccellenze settore gastronomico agroalimentare

Termine ultimo per l’invio telematico (entro le ore 12.00) al Ministero dell’Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari / altri beni strumenta...

Scadenza del 16 maggio 2024
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).