Le CT si sono mostrate sino a oggi univoche nel negare la fondatezza delle riprese volte a disconoscere l’integrale deducibilità degli interessi passivi corrisposti da società immobiliari a fronte di finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Su questa scia si è espressa di recente anche la CTR Lombardia con la sentenza n. 3520/02/16. La legge finanziaria 2008 (articolo 1, comma 36, L. 244/2007, modificato dall’articolo 4, D.Lgs. 147/2015) ha introdotto l’integrale deducibilità degli interessi passivi corrisposti da società immobiliari su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. L’Agenzia delle entrate ha da sempre assunto un’interpretazione restrittiva di questa disposizione, delimitandone l’applicazione alle sole società immobiliari “di gestione”. Gli uffici hanno tentato di disconoscere l’applicazione del beneficio in capo a quelle società immobiliari che, accanto all’attività di mera locazione/affitto dell’immobile fornivano, sia pur in via marginale, una serie di servizi accessori (pulizia, vigilanza, manutenzione, servizi di gestione ecc.), come si rinviene nelle locazioni di complessi immobiliari a destinazione unitaria quali centri commerciali, villaggi turistici, ritenendo, in tale circostanza, che la prestazione dei servizi accessori integrasse una qualche forma di “gestione attiva”. Queste riprese, tuttavia, non hanno mai superato il vaglio dei giudici tributari, che ne hanno sempre negato la fondatezza rilevando, in via generale, l’incompatibilità tra la lettera della norma agevolativa e l’interpretazione restrittiva proposta dall’amministrazione finanziaria (CTP Milano, n. 3664/03/2015). La “gestione attiva” è stata esclusa in tutte le ipotesi in cui i ricavi da servizi avevano un’incidenza solo marginale rispetto ai canoni di locazione/affitto e la società locatrice risultava sprovvista di personale (amministratori o dipendenti) dedicato all’erogazione diretta o al coordinamento (in caso di affidamento in outsourcing) dei servizi integrati (CTP Milano 212/08/2013, 6051/16/2014 e 2543/47/2016; CTP Brescia 637/15/2014).