Il contribuente è rimesso in termini per esercitare la facoltà di definire il contenzioso con sanzioni ridotte in caso di autotutela parziale da parte dell’ufficio in pendenza di giudizio. L’Agenzia delle entrate ha precisato che il nuovo strumento deflattivo del contenzioso è volto a consentire al contribuente di prestare acquiescenza alla pretesa fiscale come rideterminata in autotutela, alle stesse condizioni esistenti al momento della notifica dell’atto oggetto di parziale annullamento. Quindi, se al momento della notifica dell’atto impugnato il contribuente poteva definire la sanzione con la riduzione a un sesto (possibilità prevista dall’articolo 15 comma 2-bis, D.Lgs. 218/1997 fino al 31 dicembre 2015, essendo stata successivamente abrogata dalla Legge di Stabilità 2015 con effetto dal 1° gennaio 2016), il contribuente, in caso di autotutela parziale in pendenza di giudizio, potrà chiudere la vertenza con il fisco pagando: l’imposta nella misura rideterminata e i corrispondenti interessi; la sanzione rideterminata in base al valore dell’imposta rettificata in autotutela (nel caso indicato pari a un sesto). Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.