Individuare in concreto la sottile, ma netta, linea di confine che divide la situazione in cui è configurabile l’abuso del diritto da quella in cui, ricorrendo «valide ragioni extrafiscali», l’abuso è, per definizione, non configurabile. È l’obiettivo dello studio 56-2016 del Consiglio nazionale del notariato, divulgato ieri. Al fine di cogliere le caratteristiche delle situazioni che possano essere qualificate in termini di «valide ragioni extrafiscali», compiere il percorso che la legge indica al fine di classificare come potenzialmente abusiva una determinata operazione. Secondo lo studio del notariato, questo percorso è composto dalle seguenti 5 tappe preliminari: la prima attività consiste nel verificare se nell’ordinamento esista la possibilità di almeno 2 trattamenti tributari applicabili alla medesima operazione: infatti, se non vi fosse l’alternativa tra una pluralità di possibili tassazioni della stessa situazione, non sarebbe nemmeno ipotizzare che la tassazione più favorevole al contribuente (tra quelle astrattamente applicabili) potesse essere considerata in termini di abusività; il secondo passaggio da compiere è quello della verifica se si configuri, nel caso concreto, una fattispecie di evasione, e cioè la violazione di una norma imperativa; infatti, per definizione, un ragionamento in termini di elusione è possibile solo se non ricorra una ipotesi di evasione; la terza verifica riguarda la valutazione dei vantaggi fiscali, se essi siano cioè la conseguenza della «libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge» oppure «tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale», come dispone l’articolo 10-bis, comma 4, L. 212/2000: pertanto, non si può qualificare l’operazione come abusiva solo perché abbia consentito di realizzare un vantaggio fiscale qualora l’opzione per la soluzione fiscalmente meno onerosa sia prevista dalla legge stessa; il quarto tema è quello di verificare se l’osservanza delle norme fiscali sia stato dovuto solamente a un loro «rispetto formale» (sempre per usare le stesse parole dello Statuto del contribuente): in tal caso, infatti, può rilevare come operazione astrattamente abusiva quella che, pur rispettando la normativa fiscale, si ponga in modo non coerente con il suo fondamento giuridico, e cioè con lo scopo per il quale la normativa in questione è stata emanata; l’ultima valutazione da compiere è se l’operazione concretamente compiuta risulti «priva di sostanza economica» e «realizzi essenzialmente vantaggi indebiti».