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Trasformazione anche per società unipersonali

Pubblicato il 21 luglio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Le società, di capitali o di persone, che vogliono trasformarsi in società semplice con le agevolazioni della L. 208/2015 devono rispettare un importante requisito in termini di compagine sociale. È infatti richiesto che tutti i soci alla data della trasformazione dovevano essere tali anche alla data di riferimento del 30 settembre 2015. La circolare n. 26/E/2016 ha chiarito che sono ammessi cambiamenti di quote di partecipazione, purché avvengano solo tra soci con questi requisiti. In pratica, è possibile che i soci modifichino le loro percentuali oppure escano dalla società, ma non possono mai entrare a far parte della società nuovi soggetti, pena la perdita del beneficio. Una delle questioni sollevate dagli operatori è proprio questa: come può una Srl a socio unico trasformarsi in so­cietà semplice. Non è evidentemente perseguibile la strada di costituire una pluralità di soci prima dell’operazione di trasformazione, facendo entrare un nuovo soggetto, perché questa soluzione contrasterebbe con i requisiti richiesti dalle norme e impedirebbe di fruire del beneficio. Viene in aiuto a questo proposito una delle massime di orientamento elaborate dalla commissione notarile del Triveneto in materia di trasformazione. In particolare, l’orientamento K.A.23 - (Ammissibilità della trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con unico socio) sostiene che «si ritiene ammissibile la trasformazione di una società di capitali uniperso­nale in una società di persone con un unico socio in quanto l’atto di trasformazione non comporta l’estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società, ma la continuazione della stessa società in una nuova veste giuridica, alla stregua di una mera modificazione dell’atto costitutivo. In tal caso la società trasformata sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci».

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