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Via l’incompatibilità tra tredicesima e lavoro

Pubblicato il 11 novembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Dal mese di dicembre, l’Inps procederà al pagamento della tredicesima mensilità e dell’indennità integrativa speciale su pensioni percepite in costanza di attività lavorativa erogate a carico delle gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (ex Inpdap, ex Ipost, ex Fs).

Così facendo, con la circolare 195/2016 pubblicata ieri, l’istituto di previdenza si adegua a due sentenze ultraventennali della Corte costituzionale (566/1989 e 232/1992) che hanno dichiarato l’illegittimità degli articoli 97 e 99 del Dpr 1092/1973. In particolare la norma prevede che ai titolari di pensione che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa, non compete la tredicesima mensilità per il periodo in cui hanno prestato opera retribuita.

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