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Il Durc segue la scia del Ccnl

Pubblicato il 14 novembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Il Durc segue il contratto collettivo. Se l'azienda applica un contratto del settore edile, infatti, la regolarità contributiva riguarderà anche le casse edili, non soltanto l'Inps e l'Inail (cioè com'è ordinariamente per le imprese non edili).


A stabilirlo è il decreto 23 febbraio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 245/2016, che modifica il decreto 30 gennaio 2015 che disciplina il documento unico di regolarità contributiva, Durc. Oltre questa, una seconda novità è di semplificazione per i casi di crisi d'impresa (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria).


Il Durc è telematico. Le novità dunque riguardano il «Durc Online», un documento telematico che serve a verificare, con un'unica interrogazione e in tempo reale, la regolarità contributiva di un'impresa o di un lavoratore autonomo nei confronti di Inps, Inail e, solamente per quelle imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato alle attività edilizie, anche nei confronti delle casse edili.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 settembre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...