Notizia

Le comunicazioni trimestrali archiviano spesometro e black list

Pubblicato il 17 novembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Spostata al 25 luglio la prima scadenza relativa alla trasmissione telematica dei dati delle fatture, sanzioni ridotte e soppressione della black list già dal 2016. In sede di conversione in legge del D.L. fiscale 193/2016, viene confermato il nuovo adempimento che prevede la comunicazione trimestrale delle fatture e delle li-

quidazioni Iva, sebbene con qualche modifica. La conversione in Legge del Decreto ha escluso da questo adempimento i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, ovvero degli agricoltori in regime di esonero, purché situati nelle zone montane di cui all'articolo 9, D.P.R. 601/1973. I dati dovranno essere comunicati entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre (come nella versio-ne ante conversione) con l’eccezione, però, del secondo trimestre il cui invio dovrà avvenire entro il 16 set-tembre (anziché il 31 agosto). Inoltre, solo per il primo anno di applicazione, la comunicazione relativa al primo semestre dovrà essere inviata entro il 25 luglio 2017 (invece del 31 maggio). Viene poi prevista la tra-smissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva (anche se a credito), negli stessi termini e con le stesse modalità delle comunicazioni delle fatture. A fronte dei nuovi obblighi i contribuenti potranno usufruire della soppressione di alcuni adempimenti, tra cui l’eliminazione dello spesometro, dell’invio del modello Intra 2 e dell’obbligo di comunicazione all’agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti “black list” dal 2016.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).