Detrazione fiscale sull’acquisto di box auto da impresa costruttrice possibile anche in assenza di bonifico bancario o postale. A chiarirlo è la circolare n. 43/E/2016 di ieri nella quale l’Agenzia delle entrate forni-scono le istruzioni da seguire per conservare il diritto all’agevolazione, anche se il pagamento non è sta-to disposto mediante bonifico, o se quest’ultimo è stato effettuato in modo non corretto. L’Agenzia delle entrate chiarisce che, pure in assenza di pagamento mediante bonifico bancario o postale, l’agevolazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), Tuir può essere ugualmente mantenuta quando il pagamento attestato dall’atto notarile (che dovrà altresì certificare anche il vincolo pertinen-ziale) risulta accompagnato oltre che dalla apposita certificazione inerente il costo di realizzazione del box anche da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del cedente che sostiene che i corri-spettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa. Allo stesso modo è pos-sibile usufruire dell’agevolazione anche in caso di bonifico bancario/postale errato, ossia compilato in modo tale da non consentire all’istituto di credito di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%. Anche in questo caso basterà farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva in cui il venditore afferma di aver rice-vuto le somme e di averle incluse nel reddito dell’impresa. La circolare n. 43/E/2016 in questione chiari-sce inoltre che il beneficio fiscale può altresì essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati con bonifico bancario corretto, dal promissario acquirente prima ancora dell’atto notarile, pur in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichi il vincolo pertinenziale.