Il venditore deve sempre fatturare gli importi ricevuti dall’acquirente in eccedenza rispetto alla caparra confirmatoria contrattualmente pattuita, anche se il bene mobile ceduto non è stato ancora consegnato. Lo afferma la CTR Lombardia nella sentenza n. 4636/24/2016, con cui di fatto “sintetizza” il comportamento da tenere: una volta fatturati e registrati alla data d’incasso, gli importi eccedenti la caparra vanno imputati a decurtazione del corrispettivo totale; l’esigibilità dell’Iva rileva per i bonifici bancari al momento dell'accredito, per gli assegni bancari al momento del rilascio e per le carte di credito e il contante al momento del versamento; la tardiva emissione e/o registrazione delle fatture determina sia la tardività delle liquidazioni periodiche Iva sia l’insorgenza del presupposto sanzionatorio.