In caso di dichiarazione Iva omessa, il credito effettivamente spettante è, comunque, detraibile nella di-chiarazione prodotta l'anno successivo; la neutralità dell'Iva comporta che, pure in mancanza della di-chiarazione annuale l'eccedenza (spettante) deve essere legittimamente riconosciuta dal giudice tributario. Lo ha stabilito la sezione prima della CTR di Roma nella sentenza n. 6168/2016.