Nullo l'accertamento ai fini delle imposte sui redditi di una plusvalenza imponibile fondato esclusivamente sul valore determinato in sede di rideterminazione dell'imposta di registro, ciò con riferimento alle cessioni di immobili e di aziende nonché per il trasferimento di diritti reali sugli stessi, anche se relativo a un anno d'imposta precedente all'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 3 D.Lgs. 147/2015 (c.d. Decreto Internazionalizzazione). Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24857 depositata ieri in cancelleria.