Quale procedura occorre seguire nell’ipotesi in cui la causa di scioglimento sia rappresentata dal venir meno della pluralità dei soci? In primo luogo va segnalato che nel momento in cui viene meno la pluralità dei soci non si realizza alcuna causa di scioglimento, bensì inizia un lasso temporale, per così dire di “monitoraggio” della compagine societaria che dura 6 mesi. In questi 6 mesi la società opera normalmente sul mercato pur se gestita dal socio unico. È solo a far data dallo spirare del sesto mese successivo (ovviamente senza che sia ricostituita la pluralità dei soci) che emerge la causa di scioglimento con effetto ex nunc. In questo momento la società è posta di fronte alle seguenti scelte alternative:
- viene attivata la liquidazione proprio in funzione del manifestarsi della causa di scioglimento;
- non esegue alcuna scelta continuando a operare come soggetto unipersonale;
- viene richiesta dal socio amministratore la cancellazione della società con contestuale trasferimento dell’azienda alla persona fisica del socio/superstite.
Quanto al momento in cui viene meno la pluralità dei soci, gli adempimenti pubblicistici presso il Registro Imprese dipendono dalla motivazione che ha generato lo status di società unipersonale. È evidente che in caso di cessione di quote avremmo una atto notarile, ma se la pluralità dei soci venisse meno a seguito di recesso di uno dei soci, la comunicazione che aggiorna la nuova compagine societaria formata da unico socio viene eseguita proprio la socio superstite senza intervento notarile (in questa di-rezione si veda il prontuario sopra citato, caso n.7.2.10).