Nessun obbligo di indicazione degli immobili situati all'estero nel quadro RW. È quanto previsto dall'articolo 7-quater, comma 23, L. 225/2016, che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 193/2016. Più precisamente, il nuovo comma 3, articolo 4, D.L. 167/1990 prevede che per gli immobili situati all'estero non sussistano più gli obblighi di indicazione se non sono intervenute variazioni nel corso del periodo di imposta. Ancorché Il contribuente sia assolto dagli obblighi di monitoraggio fiscale, dovrà comunque compilare, precisa il nuovo comma 3, articolo 4, il quadro RW per il calcolo dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie).