E’ stato pubblicato sul sito ufficiale Anpal il decreto direttoriale, datato 2 dicembre 2016, istitutivo dell’incentivo denominato “Incentivo Occupazione Giovani finalizzato alla integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani che non svolgono attività lavorative nè seguono studi o corsi di formazione, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani.
L’incentivo è fruibile dai datori di lavoro privati che assumono giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultano essere disoccupati. L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l’incentivo può essere fruito oltre i limiti del regime "de minimis" solo quando ricorra, in aggiunta a quelle generali, una delle seguenti condizioni:
- il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento.
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva ed è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano i giovani con un contratto:
- a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
- a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi.
L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente.
L’importo dell’incentivo è pari:
-
nel caso di assunzione a tempo indeterminato o apprendistato, alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto.
- nel caso di assunzione a tempo determinato, al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto.
In caso di lavoro a tempo parziale, il massimale è proporzionalmente ridotto.
L’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a:
- pensionamento per raggiunti limiti d'età`;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
I datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall’Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.
Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’INPS, il datore di lavoro deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.