La Certificazione Unica 2017, relativa all’anno 2016, presenta numerose novità. La prima riguarda le tempistiche in quanto è stata spostata, al 31 marzo 2017, la data di consegna del modello dai sostituti d’imposta al sostituito. Rimane, al contrario, invariata la data ultima per la trasmissione telematica delle CU all’Agenzia delle Entrate, fissata per il 7 marzo. Altra rilevante novità riguarda i premi di risultato e il welfare aziendale, con un quadro dedicato. Confermata la necessità di predisporre due distinte certificazioni: il modello CU Sintetico e il modello CU Ordinario.
La prima evidente novità riguarda le tempistiche sottese a tali adempimenti. Storicamente, difatti, la certificazione è stata sempre rilasciata dai sostituti d’imposta al sostituito, entro la data del 28 febbraio dell’anno successivo. Tale scadenza, è stata ora spostata al 31 marzo 2017; rimane, al contrario, invariata la data ultima per la trasmissione telematica delle CU all’Agenzia delle Entrate, fissata per il 7 marzo.
Altra rilevante novità riguarda i premi di risultato e il welfare aziendale. Con la legge di Stabilità 2016 è stato reintrodotto a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali del 10 per cento per i premi di risultato, estendendo tale beneficio anche alla partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori. Inoltre è prevista la possibilità, a richiesta dei lavoratori, di ricevere i premi sotto forma di benefit detassati. L’agevolazione trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a euro 50.000. L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, pari al 10 per cento dei premi e somme erogati dal sostituto d’imposta, opera entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro annui lordi, detto limite è elevabile a euro 2.500 per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Al fine di accogliere tale novità, nella sezione relativa al lavoro dipendente, è stato introdotto un quadro dedicato ai premi di risultato: i punti da 571 a 582 devono essere compilati per indicare il premio a cui si applica l’imposta sostitutiva, quelli soggetti a tassazione ordinaria e le somme eventualmente erogate sotto forma di benefit. I successivi punti da 583 a 592, inoltre, riportano le medesime informazioni nel caso di premi di risultato erogati da altri soggetti.
Altre novità introdotta nella CU 2017 riguardano la gestione del regime speciale (D.Lgs. n. 147/2015) concernente i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato italiano la propria residenza. E’ stata, difatti, inserita una nuova sezione per indicare i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da parte di tali soggetti. In questi casi, tali redditi concorrono a formare il reddito fino ad un massimo del 70% dell'ammontare. Nel punto 469 occorre indicare l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (30% dell’ammontare erogato) riportando nel punto 468 il codice 5.
E’ stata introdotta, infine, una nuova sezione necessaria per la gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, ex art. 51, comma 2, lett. f-bis e f-ter del TUIR. Si tratta del rimborso di spese, effettuato dal datore di lavoro, riguardante, a titolo esemplificativo, l’istruzione universitaria e non, per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza, etc.