Raddoppio dei termini escluso per l'Irap, ciò in quanto le violazioni in materia di tale imposta non integrano le fattispecie penali previste dal D.Lgs 74/2000. L'operatività del raddoppio è infatti limitata alle fattispecie aventi rilevanza penale, ai sensi del D.Lgs. 74/2000, che comportano l'obbligo di invio della notitia criminis. Questo quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale di Cagliari nella sentenza n. 365/1/2016 del 13 dicembre 2016 con riferimento a un avviso di accertamento recante pretese Irap per il 2005.