Le assegnazioni e le trasformazioni agevolate dribblano la norma anti abuso. La riapertura dei termini per avvalersi di assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate, disposta dal comma 565, L. 232/2016, consente alle società che detengono immobili non utilizzati direttamente e/o mobili registrati non strumentali di prendere in esame con adeguate tempistiche l’opportunità di avvalersi della disposizione per far uscire i beni dal regime di impresa. La proroga al 30 settembre 2017 per la stipula degli atti di assegnazione, cessione e trasformazione (30 novembre 2017 e 16 giugno 2018 per pagare la sostitutiva) non è accompagnata da alcuna modifica del testo normativo originale. Alcuni interventi di prassi, diffusi lo scorso anno dopo il termine per avvalersi della disposizione ora prorogata, hanno affrontato il tema delle possibili interferenze tra operazioni fatte in vista delle assegnazioni o trasformazioni agevolate e norma anti abuso (articolo 10-bis, L. 212/2000). Nelle risoluzioni n. 93/E/2016 e n. 101/E/2016, le entrate, affrontando 2 casistiche, hanno affermato che le operazioni in questione non sono in linea di massima censurabili, dato che si pongono come legittimo strumento per ottenere un beneficio previsto da una norma di legge. Il richiamo è evidentemente al concetto di indebito vantaggio fiscale che, nei casi esaminati, non può sussistere dato che si tratta di sfruttare un beneficio previsto espressamente dal legislatore per chi in un modo o in un altro fa uscire i beni dal regime di impresa.