Nuova chance per le estromissioni degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale. La L. 232/2016 ha infatti esteso tale facoltà agli immobili posseduti al 31 ottobre 2016 con opzione da esercitarsi entro maggio. La disciplina di legge, che replica una disposizione recata nella L. 208/2015, ha precisi requisiti oggettivi e soggettivi. Sotto il profilo oggettivo deve trattarsi di immobili strumentali per natura o per destinazione, posseduti in regime d’impresa alla data del 31 ottobre 2016. Sono immobili strumentali per destinazione le unità immobiliari esclusivamente destinate all’esercizio d’impresa. Appartengono invece agli immobili strumentali per natura, i fabbricati che hanno destinazione catastale diversa da quella abitativa. Vi rientrano, tra gli altri, gli immobili locati a terzi e quelli inutilizzati. Sono invece esclusi dall’estromissione le unità destinate alla vendita (beni merce) e gli immobili patrimonio, ovverosia le unità a destinazione catastale abitativa non direttamente utilizzate dall’impresa.