No alla doppia punizione per l'omesso versamento dell'Iva: il principio del «ne bis in idem», accolto nell'ordinamento dell'Ue, impedisce di infliggere alla stessa persona la sanzione pecuniaria del 30% dell'imposta non versata, prevista dall'articolo 13, D.Lgs. 471/1997, e quella della reclusione prevista, quando il debito supera 250.000 euro, dall'articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000. Anche la sanzione pecuniaria, sebbene qualificata «amministrativa» dalla legge, ha infatti le caratteristiche della sanzione penale. Il principio non opera, tuttavia, quando i destinatari delle due sanzioni sono soggetti diversi, ossia la società responsabile della sanzione «amministrativa» e il rappresentante legale al quale è imputabile il reato. Questo, secondo il comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Corte di Giustizia UE, il parere che l'avvocato generale avrebbe reso ieri, 12 gennaio 2017, nelle conclusioni nel procedimento C-524/15. In serata, però, l'ufficio stampa ha «ritirato», in via informale, la notizia, in quanto l'avvocato non ha presentato le conclusioni annunciate, sicché non si può escludere che queste saranno diverse oppure che la causa vada in decisione senza conclusioni.