Decade dall'agevolazione fiscale l'acquirente della “prima casa” che, prima del decorso di un quinquennio dalla data d'acquisto, venda l'abitazione a causa di sopravvenute difficoltà economiche che gli impediscano di pagare le rate del mutuo (nella fattispecie si trattava di un lavoratore finito in cassa integrazione).
In altre parole, la cassa integrazione non è adducibile come causa di “forza maggiore” esimente dalla decadenza dal beneficio fiscale. Lo afferma la sentenza di Cassazione n. 678/2017.