A oltre due anni dall’entrata in vigore dell’articolo 28, D.Lgs. 175/2014 (il decreto semplificazioni), la di-sciplina degli accertamenti sulle società cessate non ha risolto tutti i problemi, come dimostra il conten-zioso esistente. La norma presenta notevoli aspetti di criticità. In primo luogo, dato che non prevede una decorrenza specifica, è sorto il problema della sua efficacia nei confronti degli atti di accertamento già notificati e di quelli notificati successivamente ma riferiti a periodi d’imposta precedenti. Nonostante il parere contrario delle Entrate (circolari n. 6/E/2015 e n. 31/E/2014), la giurisprudenza (come la dottrina) riconosce applicabili le nuove disposizioni solo alle società cancellate a partire dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014) in poi. In secondo luogo, sul D.Lgs. 175/2014 pesa il so-spetto di essere andato oltre la delega. Infatti la Legge Delega (23/2014) non parla di società cessate, né sembra possibile far rientrare questa disciplina nei temi che tratta (la dichiarazione precompilata e la semplificazione fiscale, intesa come riduzione degli adempimenti). Di questo si è già accorta la Cassa-zione (sentenza n. 6743/2015) aprendo la strada a chi intendesse richiedere l’intervento della Corte Co-stituzionale. Ma i veri nodi del D.Lgs. 175/2014 stanno nel contenuto. Facendo “risorgere” per 5 anni la società estinta non si è considerato che una società estinta è un soggetto privo di sede e di legale rap-presentante e, come tale, impossibilitato a ricevere qualunque valida notifica nonché a difendersi.