Le vendite di pezzi di ricambio prelevati dai veicoli demoliti, acquistati presso privati, sono soggette all'Iva con il regime del margine e non con le modalità ordinarie, trattandosi comunque di «beni d'occasione» reimpiegati nella funzione originaria. L'imposta è pertanto dovuta solo sul margine di utile del rivenditore e non sul prezzo pieno della cessione. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella sentenza 18 gennaio 2017, causa C-471/15, definendo il procedimento che era stato promosso dai giudici danesi per sapere se, alla luce della direttiva, fosse corretta la tesi dell'Amministrazione finanziaria, che aveva ritenuto inapplicabile il regime del margine perché i ricambi hanno natura diversa rispetto al bene (il veicolo) dalla cui demolizione sono stati ottenuti.