È illegittimo anche per il passato l’accertamento della plusvalenza immobiliare fondato solo sulla rettifica di valore definito ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. La nuova norma, infatti, ha natura interpretativa con la conseguenza che si applica anche per condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore. A ribadire questo principio è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1823 depositata ieri.