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Continuità anche con nuova gestione

Pubblicato il 05 aprile 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Dopo il varo del concordato con continuità aziendale era sorto un acceso dibattito sul concetto di «con-tinuità». Se parte di dottrina e giurisprudenza aveva ritenuto che la continuità non potesse prescindere da una prosecuzione anche soggettiva dell’impresa, escludendo, tra l’altro, ogni ipotesi di affitto “ponte” (Tribunale di Terni, 28 gennaio 2013), per altri l’istituto poteva trovare applicazione più ampia, estesa alle ipotesi di piani in cui l’azienda si trovasse a operare senza soluzione, anche se con gestione di terzi - se del caso mediante affitto interinale - a condizione che la cessione fosse prevista come obbligatoria nella proposta (Tribunale di Monza, 11 giugno 2013; Tribunale di Mantova, 19 settembre 2013). Il solco è tra una proposta di concordato liquidatorio, per assicurare il pagamento dei creditori chirografari in percentuale non inferiore al 20% - come da articolo 160, comma 4, L.F. - e una proposta di concordato in continuità, i cui termini di soddisfacimento previsti per i chirografari, seppur da ritenersi vincolanti (Tribunali di Alessandria, 18 gennaio 2016; Lecco, 10 luglio 2015; Monza, 13 febbraio 2015), non prevedono percentuali minime inderogabili. Muovendosi in un quadro normativo propenso a favorire manovre di ristrutturazione per salvaguardare, ove possibile, la continuità aziendale, la più recente giurisprudenza si è quindi orientata verso una definizione più ampia di continuità, intesa in senso oggettivo, tale da non es-sere esclusa anche nell’ipotesi in cui l’azienda sia stata affittata ad altro imprenditore anche prima della domanda di concordato (Tribunale di Udine, 5 maggio 2016). Risolto dunque ogni possibile dubbio sulla compatibilità dell’affitto (quale strumento “ponte” in attesa di una vendita competitiva), con la proposta  di concordato in continuità, permangono profili di criticità sulla concreta applicazione dei meccanismi competitivi e, soprattutto, sul rischio che la stipula di un affitto prima dell’avvio del concordato risponda proprio all’intento di eludere i criteri previsti dall’articolo 163-bis, L.F.

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