Notizia

Critiche all'azienda tramite social network: illegittimo il licenziamento

Pubblicato il 01 giugno 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

No al licenziamento per la dipendente che posta critiche verso l'azienda, datrice di lavoro, attraverso i social network.


La fattispecie trattata dai giudici di Cassazione, nella sentenza n. 13799 del 31 maggio 2017, riguarda un licenziamento intimato ad una dipendente da parte della datrice di lavoro per avere la prima usato frasi diffamatorie sui social network nei confronti della seconda.


Dichiarata, dalla Corte d’appello, l’illegittimità del licenziamento con condanna della società a reintegrare la lavoratrice e a risarcirle il danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal momento del licenziamento al saldo, la società ha presentato ricorso in cassazione.


Il principale punto di doglianza sollevato dalla ricorrente in cassazione è la mancata applicazione, nella sentenza di secondo grado, del principio contenuto nel nuovo articolo 18, commi 4 e 5. L. n. 300/70, che distingue il fatto materiale dalla sua qualificazione  in termini di giusta causa o giustificato motivo oggettivo, riconoscendo la tutela reintegratoria “solo in caso di insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, sicché ogni valutazione che attenga al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta contestata non è idonea a determinare la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro”.


Ma i giudici, nella sentenza 13799 del 31 maggio 2017, ritengono il motivo infondato avendo chiarito, con sentenza 20540/15, che il fatto contestato va ritenuto insussistente quando comprende l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, cosicché in tale ipotesi si applica la reintegra nel posto di lavoro.


In una successiva sentenza – n. 18418/16 – si specifica ulteriormente che l’assenza di illiceità di un fatto materiale sussistente rientra nell’ipotesi di insussistenza del fatto contestato, che prevede la reintegra, mentre la minore o maggiore gravità del fatto contestato e sussistente non consente l’applicazione della cosiddetta tutela reale, implicando un giudizio di proporzionalità.


Nel caso concreto, è stata accertata la sostanziale non illiceità del fatto oggetto di licenziamento a cui non è seguita una adeguata censura da parte della ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso da questa proposto.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 22 aprile 2025
Comunicazione 2024 “operazioni legate al turismo” soggetti trimestrali

Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2024 persone fisiche extraUE/UE/SEE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e sog...

Scadenza del 28 aprile 2025
Iva comunitaria Elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggett...

Scadenza del 30 aprile 2025
Imposta di bollo registri contabili 2024

Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) ...

Scadenza del 30 aprile 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (...