La stretta sull'utilizzo dei crediti in compensazione si fa extra large. I lavori di conversione in legge del D.L. 50/2017, anziché stemperare o rendere meno invasive le nuove limitazioni all'utilizzo dei crediti da parte dei contribuenti, hanno invece introdotto ulteriori tasselli rendendo ancora più stringente la stretta alle compensazioni in vigore dallo scorso 24 aprile. L'unica apertura del Legislatore, se così la si vuole definire, è rappresentata dalla possibilità di utilizzare i crediti oggetto di visto di conformità a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione anziché dal giorno sedici del mese successivo come finora previsto. Per il resto tutti gli interventi operati sull'articolo 3, D.L. 50/2017 nel corso dei lavori di conversione sfociati nell'approvazione del nuovo testo del decreto alla Camera dei deputati il 1° giugno scorso, rendono ancora più stringenti le disposizioni in tema di utilizzo in compensazione dei crediti sia Iva che delle altre imposte dirette. Fra queste novità si segnala la specifica previsione che, nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dei nuovi obblighi di apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni o sulle istanze da cui i crediti stesse emergano o nelle ipotesi di visti o sottoscrizioni apposti da soggetti non abilitati, l'ufficio procederà al recupero del credito indebitamente utilizzato in violazione delle nuove norme e dei relativi interessi nonché all'irrogazione delle sanzioni. Altra novità riguarda le modalità di pagamento delle somme dovute dal contribuente nei confronti del quale l'ufficio procederà al recupero delle somme dovute a seguito delle fattispecie sopra descritte. In caso di iscrizione a ruolo degli importi stessi, si legge ora nel nuovo comma 4, articolo 3, D.L. 50/2017, per il loro pagamento il contribuente non potrà avvalersi dell'istituto della compensazione nemmeno utilizzando crediti diversi da quelli indebitamente utilizzati. Altra novità è quella contenuta nel nuovo comma 4-bis che prevede che il modello F24 nel quale il contribuente procede all'utilizzo di crediti in violazione delle nuove disposizioni, venga scartato dal sistema telematico di pagamento dell'Amministrazione finanziaria.