Notizia

Stretta sulle compensazioni ancora più invasiva

Pubblicato il 06 giugno 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La stretta sull'utilizzo dei crediti in compensazione si fa extra large. I lavori di conversione in legge del D.L. 50/2017, anziché stemperare o rendere meno invasive le nuove limitazioni all'utilizzo dei crediti da parte dei contribuenti, hanno invece introdotto ulteriori tasselli rendendo ancora più stringente la stretta alle compensazioni in vigore dallo scorso 24 aprile. L'unica apertura del Legislatore, se così la si vuole definire, è rappresentata dalla possibilità di utilizzare i crediti oggetto di visto di conformità a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione anziché dal giorno sedici del mese successivo come finora previsto. Per il resto tutti gli interventi operati sull'articolo 3, D.L. 50/2017 nel corso dei lavori di conversione sfociati nell'approvazione del nuovo testo del decreto alla Camera dei deputati il 1° giugno scorso, rendono ancora più stringenti le disposizioni in tema di utilizzo in compensazione dei crediti sia Iva che delle altre imposte dirette. Fra queste novità si segnala la specifica previsione che, nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dei nuovi obblighi di apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni o sulle istanze da cui i crediti stesse emergano o nelle ipotesi di visti o sottoscrizioni apposti da soggetti non abilitati, l'ufficio procederà al recupero del credito indebitamente utilizzato in violazione delle nuove norme e dei relativi interessi nonché all'irrogazione delle sanzioni. Altra novità riguarda le modalità di pagamento delle somme dovute dal contribuente nei confronti del quale l'ufficio procederà al recupero delle somme dovute a seguito delle fattispecie sopra descritte. In caso di iscrizione a ruolo degli importi stessi, si legge ora nel nuovo comma 4, articolo 3, D.L. 50/2017, per il loro pagamento il contribuente non potrà avvalersi dell'istituto della compensazione nemmeno utilizzando crediti diversi da quelli indebitamente utilizzati. Altra novità è quella contenuta nel nuovo comma 4-bis che prevede che il modello F24 nel quale il contribuente procede all'utilizzo di crediti in violazione delle nuove disposizioni, venga scartato dal sistema telematico di pagamento dell'Amministrazione finanziaria.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).