L’INPS, con messaggio n. 3459 del 6 settembre 2017, ha rammentato che i certificati medici di malattia attestanti la temporanea incapacità lavorativa vanno redatti telematicamente dai medici anche se in alcune situazioni, connesse a motivazioni di tipo tecnico e/o procedurale, la trasmissione online della certificazione di malattia non risulta possibile.
Nel caso in cui il medico non invii online il certificato di malattia (ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica) dovrà rilasciare la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, così come previsto dalla circolare n. 4 del 18 marzo 2011 del Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero del lavoro, recante indicazioni operative valide sia per il settore pubblico che per quello privato; nel caso di specie il lavoratore dovrà presentare l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'INPS, secondo le modalità tradizionali.
Dal canto loro, alla ricezione del certificato cartaceo, gli operatori dell’INPS devono acquisire lo stesso in procedura per attivare i processi operativi e per consentire, tra l’altro:
- la corretta gestione del flusso procedurale per le attività inerenti alla disposizione di visite mediche di controllo, al conteggio del massimale dei giorni indennizzabili, alla verifica delle somme poste a conguaglio dai datori di lavoro per l’anticipazione delle prestazioni, all’aggiornamento dei dati relativi al domicilio del lavoratore e all’eventuale annotazione del diverso indirizzo di reperibilità;
- l’implementazione delle informazioni utili per le elaborazioni statistiche utilizzate dall’applicativo Data Mining, ai fini dell’individuazione dei soggetti da proporre per l’effettuazione dei controlli medico legali domiciliari;
- la segnalazione automatica alle Autorità competenti, mediante il sistema di monitoraggio informatizzato in uso, della ricezione da parte dell'Inps dei certificati cartacei, inviati da medici del SSN o con esso convenzionati, al fine dell'eventuale esercizio di un’azione sanzionatoria.