Con sentenza n. 23056 depositata in data 3 ottobre 2017, secondo la Corte di Cassazione il rapporto di lavoro subordinato non si può escludere sul presupposto dell’assenza di prova di continuità giornaliera. Ciò, in quanto si tratta di un elemento non indispensabile per caratterizzare la natura subordinata del rapporto di lavoro steso, potendo le parti concordare una modalità di svolgimento della prestazione che si articoli secondo le richieste o le disponibilità di ciascuna di esse.
Una lavoratrice presso un hotel con mansione di cameriera ai piani chiedeva ala società datrice di lavoro il riconoscimento del lavoro subordinato per l’attività svolta nell’arco di un quinquennio. A tal fine riteneva rilevante le testimonianze di due sue colleghe, presenti però solo per poche settimane su posto di lavoro.
Mentre il tribunale valutava fondate le ragioni della lavoratrice, la corte di appello, cui si era rivolto la società, riformava la sentenza. In particolare, la corte territoriale rilevava che le testimonianze delle colleghe non fossero sufficienti per affermare la continuità del rapporto di lavoro ed inficiare la tesi difensiva della società secondo cui il rapporto sarebbe stato caratterizzato in occasionalità con prestazioni singolarmente retribuite nei giorni in cui, a chiamata l’interessata aveva lavorato presso l’albergo; sarebbe, di conseguenza, mancata la prova della disponibilità continuativa della lavoratrice.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice. In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato che come si verifica nelle fattispecie del contratto di lavoro c.d. a chiamata o intermittente o anche part-time verticale, la continuità non è indispensabile per caratterizzare la natura subordinata del rapporto di lavoro, potendo le parti concordare una modalità di svolgimento della prestazione articolata secondo le richieste o le disponibilità di ciascuna di esse.
Ne consegue che per una compiuta valutazione della fattispecie al fine di accertare la subordinazione del rapporto di lavoro anche in assenza di prova di una continuità giornaliera a tutto il periodo in contestazione occorre considerare altri elementi fattuali rinvenibili negli atti quale, ad esempio, la circostanza che la lavoratrice avesse sicuramente svolto attività presso il datore anche in periodi differenti da quelli riferiti dalle testimoni.
Da qui l’accoglimento del ricorso e il rinvio alla corte territoriale per un’altra decisione che dovrà tener conto del principio che l’esistenza del rapporto subordinato non presuppone necessariamente la continuità giornaliera.