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Buoni pasto: esenzione fiscale estesa a tutti i redditi di lavoro assimilato

Pubblicato il 06 dicembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Nel caso di buoni pasto il regime fiscale agevolato si applica ai redditi di lavoro dipendente e tutti i redditi di lavoro assimilati.


Il chiarimento arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate che ha risposto ad alcuni quesiti in occasione del Forum Lavoro – Fiscale organizzato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro il 29 novembre 2017.


Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguardava la previsione contenuta nel D.M. 7 giugno 2017 n. 122 - Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50 – che all’art. 4, comma 1, lett. c), prevede che i buoni pasto possano essere utilizzati, tra gli altri, “dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”.


In particolare, è stato chiesto se gli effetti della norma fossero circoscritti solamente alle collaborazioni coordinate e continuative, i cui redditi ricadono nel campo di applicazione dell’art. 50 del TUIR.


L’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione aderente alla disciplina fiscale contenuta all’art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR, il quale prevede che i servizi sostitutivi di mensa non concorrono a determinare la base imponibile ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso di buoni pasto in forma elettronica.


Pertanto, nel campo di applicazione rientrano anche i collaboratori coordinati e continuativi indicati nella lettera c - bis) dell’articolo 50 del TUIR, ma anche gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente contemplati dalla stessa norma, in virtù del rinvio all’art. 51 operato dall’art. 52 del medesimo TUIR.


Si tratta di una precisazione che assume un notevole interesse in considerazione dell’ampio utilizzo dei servizi sostitutivi di mensa, anche alla luce della nuova disciplina contenuta nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122, pubblicato nella G.U. 10 agosto 2017, n. 186 ed in vigore dal 9 settembre 2017. Tale provvedimento ha introdotto diverse novità che ne ampliano l’utilizzo con i conseguenti riflessi fiscali. E’ infatti prevista l’esclusione dalla base imponibile fino al citato importo giornaliero di euro 5,29 (elevato a 7 euro per i buoni pasto elettronici), che si estende anche ai fini contributivi per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 314/1997.


Il Decreto ha puntualizzato che non assume rilevanza l’orario di lavoro del lavoratore e che non risulta necessaria la previsione di una pausa per la consumazione del pasto. Occorre ricordare, infine, che il buono pasto non può essere ceduto dal titolare il quale non potrà chiederne la conversione in denaro, né il frazionamento in quanto l’utilizzo deve essere pari al valore facciale del buono.

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