Notizia

CU 2018 in bozza: come cambia la certificazione unica

Pubblicato il 02 gennaio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Sono pronte nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate le bozze della certificazione unica (CU) che i sostituti di imposta dovranno compilare per i redditi erogati nel 2017 ai soggetti sostituiti.


La certificazione dovrà essere trasmessa all’Agenzia entro il 7 marzo 2018 e consegnata agli interessati entro il 3 aprile 2018 in quanto il 31 marzo cade di sabato ed è seguito dalle festività di Pasqua e Pasquetta. La consegna deve però avvenire entro 12 giorni dalla richiesta del sostituito nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato in corso d’anno.


A seguito della modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2018 ci sarà, invece, tempo fino al 31 ottobre 2018 per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle CU relative ai soggetti sostituiti che non possono avvalersi del modello 730 per la dichiarazione dei propri redditi.


Il modello interessa anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito d procedure di pignoramento presso terzi nonchè i dati relativi alle locazioni brevi ossia ai contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni assoggettati a ritenuta.


Viene espressamente previsto nelle Istruzioni che il contribuente che non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi e riscontra errori nella CU ricevuta può rivolgersi direttamente al sostituto d’imposta per la correzione dei dati. La previsione è particolarmente rilevante in quanto il sostituito che non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi può certificarli presentando la CU.

In alcune Sezioni la Certificazione si arricchisce di informazioni necessarie per la corretta gestione di alcune particolari situazioni.

È il caso della sezione relativa alle “Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali” che è ampliata in funzione della possibilità riconosciuta al lavoratore di optare per la corresponsione del premio di risultato sotto forma di fringe benefits il cui regime fiscale è disciplinato dall’art. 51 TUIR. A tal fine, nei punti 573 e 583 il sostituto riporta l’ammontare del premio che il lavoratore ha scelto di percepire sotto forma di fringe benefits.


Qualora sia stata prescelta la contribuzione alla previdenza complementare l’importo deve essere anche indicato nei punti 574 e 584, mentre se la contribuzione interessa enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, i dati sono ripetuti nei punti 575 e 585.

Così pure, nei punti 579 e 589 devono essere riportate le somme ed i valori di cui al comma 4 dell’articolo 51 che, per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato e che non sono stati pertanto assoggettati ad imposta sostitutiva dell’IRPEF ma concorrono alla formazione del reddito del lavoratore secondo le regole dello stesso comma 4.


Qualora via sia stato il rimborso di beni e servizi non soggetti a tassazione e il lavoratore abbia chiesto il conguaglio di più CU, nella nuova sezione “Altri sostituti” devono essere inseriti i rimborsi effettuati dai precedenti sostituti.


Nella sezione relativa ai “Familiari a carico” si conferma che l’indicazione è dovuta anche se non vi sono le condizioni per essere considerati a carico ma non è più previsto che il dato sia richiesto per la corretta verifica dell’attribuzione delle detrazioni stesse. È confermato anche il non obbligo di indicazione del codice fiscale del coniuge non a carico. Viene espressamente richiamata la nuova legge sulle unioni civili con l’affermazione che le parole “coniuge” e “coniugi” devono essere intese come riferite a ciascuna delle parti dell’unione civile.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata). 

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Irpef / Ires/ Irap

Versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2024 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l&...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Cedolare secca

Versamento della seconda o unica rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2024.