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Per i padri cinque giorni di congedo

Pubblicato il 12 gennaio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Dal 2018 al padre lavoratore spettano quattro giornate di congedo obbligatorio, e una di congedo facoltativo.


L'articolo 1, comma 354, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha infatti innalzato, a partire da quest'anno, da due a quattro i giorni di congedo obbligatorio, nonché ripristinato il congedo facoltativo di un giorno da fruire in alternativa alla madre, congedo che non era stato prorogato per il 2017.


La storia e le fonti. I congedi del padre lavoratore sono stati introdotti in via sperimentale dalla riforma Fornero (articolo 4, comma 24, della legge 92/2012) per il triennio 2013-2015, successivamente prorogati per il 2016 dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 205, della legge 208/2015), e infine prorogati per il 2017 e 2018 dalla legge di bilancio 2017.


Ai due nuovi istituti è stata data attuazione attraverso il decreto del ministerl del Lavoro del 22 dicembre 2012, che ne ha definito l'ambito di applicazione (riservato ai padri naturali/adottivi/affidatari in relazione agli eventi nascita/adozione verificatisi dal 1° gennaio 2013), le principali regole nonché il relativo trattamento normativo, economico e previdenziale.


Il congedo obbligatorio è un diritto autonomo del genitore padre, cioè non derivato dalla madre, in ragione del quale il dipendente ha diritto/obbligo di assentarsi (per 4 giorni dal 2018, anche non continuativi), entro i 5 mesi dalla nascita ovvero dall'ingresso del figlio adottivo/affidatario in famiglia.


A differenza della disciplina del congedo di maternità, che sanziona penalmente la mancata astensione obbligatoria della madre, le norme in favore del padre non prevedono alcuna sanzione specifica a carico del datore di lavoro nel caso in cui tale congedo non sia fruito, anche perché il datore potrebbe non essere a conoscenza della sopravvenuta paternità.


Il congedo facoltativo, invece, inizialmente pari a 2 giorni e poi ridotto a una giornata dal 2018, rappresenta un diritto derivato dalla madre, in quanto viene fruito, sempre entro 5 mesi dalla nascita/ingresso del figlio, in alternativa alla madre che espressamente deve rinunciare a un giorno di congedo di maternità.


I relativi trattamenti economici, pari al 100% della retribuzione sono a carico dell'Inps, ma anticipati da parte del datore di lavoro che li recupera conguagliandoli nel flusso uniemens.


Le modalità operative per presentare la richiesta e per il recupero dell'indennità previdenziale in conto Inps, sono invece state descritte dall'istituto di previdenza nella circolare 40/2013 e nel successivo messaggio 6499/2013 , e si ritiene che continuino ad essere applicabili.


L'istanza deve essere presentata solo al datore di lavoro, e non anche all'Inps, con un preavviso di almeno 15 giorni (rispetto alla data presunta), allegando per il solo congedo facoltativo anche la dichiarazione della madre che rinuncia al corrispondente periodo di congedo di maternità (la medesima dichiarazione deve essere trasmessa al datore di lavoro di quest'ultima).


Tutti i dati relativi al congedo, e cioè i giorni di fruizione e nonché l'indennità anticipata dal datore sono invece comunicati all'Inps attraverso il flusso uniemens utilizzando gli appositi codici (codici evento MA8 e MA9, codici di recupero dell'indennità L060 ed L061).



I congedi utilizzabili nel 2018, pari a 4 giorni per quello obbligatorio e a 1 giorno per quello facoltativo, si legge nel documento dedicato pubblicato sul sito dell'Inps sono applicabili per le nascite/adozioni avvenute dal 1° gennaio 2018. Ne consegue, secondo quanto scrive l'Inps, che per gli eventi avvenuti nel 2017, i cui congedi sono fruibili anche nel 2018 (cioè a cavallo tra i due anni), continuano ad applicarsi le vecchie regole valide per il 2017 e cioè solo due giorni di congedo obbligatorio.


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