In tema di transfer pricing il finanziamento infruttifero è assimilabile a un contratto di dotazione patrimoniale. Quindi non sempre genera redditività imponibile: occorre un controllo dell’Amministrazione finanziaria, non di mero formalismo ma che cerchi l’esistenza di operazioni confrontabili di libero mercato. Pertanto un finanziamento erogato affinché una controllata abbia la provvista per effettuare un investimento stabile è assimilabile a un contratto di dotazione patrimoniale. Il principio emerge dalla sentenza n. 7019 depositata il 18 dicembre scorso dalla CTP di Milano.