Una questione da valutare nel caso dell’iperammortamento è come calcolare l’agevolazione per i beni consegnati a fine 2017, con la previsione contrattuale di un periodo di prova ex articolo 1521, cod. civ. il cui esito positivo si avvera nel 2018. In linea generale la circolare n. 4/E/17 (paragrafo 5.3) ha stabilito che il momento di effettuazione dell’investimento segue le regole della competenza fiscale di cui all’articolo 109, Tuir. Una differenza tra macro e micro impresa, ai fini del calcolo dell’agevolazione sembra comunque sussistere. Infatti per la macro impresa, il principio di derivazione rafforzata comporta che per il bene consegnato nel 2017, il cui utilizzo inizia nello stesso anno, si avvii sempre nel 2017 il processo di ammortamento, con aliquota ridotta del 50%. Pertanto nel 2018 il processo di ammortamento avviene con aliquota piena cui consegue il calcolo della variazione diminutiva del 150% altrettanto sul valore pieno (e non ridotto al 50%). Diversamente la micro impresa, non potendo derogare ai fini del processo di ammortamento dall’articolo 109, Tuir, inizierà ad ammortizzare il cespite nel 2018 ad ali-quota ridotta al 50%, cui consegue il calcolo dell’agevolazione per il promo anno al 50%. Sarebbe opportuno che tale conclusione venisse esaminata ed eventualmente confermata dalla Agenzia delle entrate.