Dal 1° luglio 2018, rifornimenti di carburante con certificazione obbligatoria per operazioni a favore di imprese e professionisti. Applicando rigidamente la norma, le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti titolari di partita Iva, saranno soggette all’obbligo di certificazione con l’emissione obbligatoria della fattura elettronica. I commi 922 e 923 introducono la necessità di dover ricorre al pagamento con moneta elettronica il primo per la deducibilità del costo l’altro per la detraibilità dell’Iva. L’obbligo imposto per legge di dover certificare i corrispettivi derivanti dalla cessione di carburante per autotrazione da parte dei singoli esercenti, se venisse confermato, manderebbe in tilt il sistema. E certamente le nuove regole non vanno nella direzione né della semplificazione della gestione contabile e fiscale, né del contenimento dei costi per le imprese. Una soluzione più ragionevole rispetto all’emissione a tappeto delle fatture elettroniche da parte del gestore dell’impianto di distribuzione, potrebbe essere quella di consentire di applicare il regime già oggi previsto dal D.L. 70/2011 chiarito dalla circolare n. 42/E/2012.