Il raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti derivanti da comunicazioni di notizia di reato tributario non si applica alle dichiarazioni Irap, perché è imposta per la quale non sono previste sanzioni penali. Diversamente si violerebbe il divieto di estensione analogica della norma pena-le, previsto dall’articolo 25, Costituzione. A confermare il principio è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1425 depositata ieri.