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Dichiarazioni Irap, i termini di notifica non raddoppiano

Pubblicato il 20 gennaio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti derivanti da comunicazioni di notizia di reato tributario non si applica alle dichiarazioni Irap, perché è imposta per la quale non sono previste sanzioni penali. Diversamente si violerebbe il divieto di estensione analogica della norma pena-le, previsto dall’articolo 25, Costituzione. A confermare il principio è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1425 depositata ieri.

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e trimestrale “speciale”

Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2025 da parte dei contribuenti  “speciali” e versamento d...

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);utilizzazione di marchi e opere dell’...