La competenza funzionale a emettere l’atto impositivo per il disconoscimento della detrazione dell’Iva all’importazione, dovuta per l’immissione al consumo dopo l’immissione della merce in libera pratica, operata dalla società contribuente mediante reverse charge, spetta all’Agenzia delle entrate. Così ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 31238/2017.