Le politiche attive si arricchiscono di un nuovo tassello. La legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 136), estende, infatti, in determinati casi, l'assegno di ricollocazione ai lavoratori titolari di un trattamento di cassa integrazione straordinaria. Questa previsione - che punta a ridurre i licenziamenti successivi all'intervento della cassa per riorganizzazione o crisi aziendale in cui non sia stato concordato un completo recupero occupazionale - opera esclusivamente quando la procedura di consultazione sindacale si concluda con un accordo che preveda un piano di ricollocazione in cui siano indicati gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'intesa, i lavoratori coinvolti possono richiedere all'Anpal l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi presentati.L'assegno di ricollocazione consiste in un servizio personalizzato, erogato da un centro per l'impiego o da un soggetto accreditato scelto dal destinatario, finalizzato a un suo più rapido reinserimento nel mondo del lavoro. Il suo ammontare varia da un valore minimo a un massimo in relazione al grado di svantaggio del soggetto destinatario e dalla tipologia di successo occupazionale raggiunto (ad esempio contratto a termine o a tempo indeterminato).
Finora, l'assegno era destinato ai soli disoccupati da almeno quattro mesi, percettori di indennità Naspi. Con l'innovazione della legge 205/2017, il voucher potrà essere speso, anche in costanza di trattamento Cigs, per ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di nuova occupazione. Di norma, la durata del servizio corrisponde a quella della Cigs. In ogni caso, non può essere inferiore a sei mesi, prorogabili di ulteriori 12, laddove, entro il termine del trattamento di cassa, non sia stato utilizzato l'intero ammontare dell'assegno.
Per arricchire l'offerta e per rendere più appetibile la nuova misura, la legge prevede un pacchetto di incentivi sia in favore del lavoratore già titolare di cassa integrazione, sia dell'azienda che decide di assumerlo.Il lavoratore che, durante la fruizione del servizio intensivo, viene assunto da un datore di lavoro che non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa presso cui era precedentemente impiegato, può accedere a benefici di tipo fiscale e previdenziale. Potrà contare sull'esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità di retribuzione. A questo, si aggiunge un bonus previdenziale corrispondente a un contributo mensile pari al 50% del trattamento Cigs che avrebbe continuato a percepire, se non si fosse occupato. L'azienda che lo assume fruisce, a sua volta, dell'esonero dal versamento del 50% dei contributi a proprio carico (premio Inail escluso), nel limite di 4.030 euro annui, rivalutabili.
La durata dello sconto contributivo è diversamente articolata in relazione al tipo di assunzione:se il rapporto instaurato è a tempo indeterminato, il beneficio si può applicare per 18 mesi; se il rapporto è a termine, l'esonero vale, al massimo, per 12 mesi. In caso di conversione a tempo indeterminato, la legge assegna all'azienda un ulteriore periodo di riduzione di sei mesi.