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No al conferimento con debito

Pubblicato il 15 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Se si conferisce in società un immobile e, nel contempo, si accolla alla società conferitaria un debito, originato pochi giorni prima dalla stipula di un contratto di mutuo, si pone in essere un «vantaggio fiscale» che non può «spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta». Quindi la tassazione del conferimento con l’imposta di registro ha, come base imponibile, il valore del terreno, che non si può diminuire, come preteso dal contribuente, col valore del debito accollato alla società conferitaria. Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 3533/2018

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Scadenza del 31 agosto 2026
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Scadenza del 31 agosto 2026
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Scadenza del 31 agosto 2026
Corrispettivi distributori carburante mensili

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di luglio, da...