Notizia

No al conferimento con debito

Pubblicato il 15 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Se si conferisce in società un immobile e, nel contempo, si accolla alla società conferitaria un debito, originato pochi giorni prima dalla stipula di un contratto di mutuo, si pone in essere un «vantaggio fiscale» che non può «spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta». Quindi la tassazione del conferimento con l’imposta di registro ha, come base imponibile, il valore del terreno, che non si può diminuire, come preteso dal contribuente, col valore del debito accollato alla società conferitaria. Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 3533/2018

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).