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No al conferimento con debito

Pubblicato il 15 febbraio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Se si conferisce in società un immobile e, nel contempo, si accolla alla società conferitaria un debito, originato pochi giorni prima dalla stipula di un contratto di mutuo, si pone in essere un «vantaggio fiscale» che non può «spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta». Quindi la tassazione del conferimento con l’imposta di registro ha, come base imponibile, il valore del terreno, che non si può diminuire, come preteso dal contribuente, col valore del debito accollato alla società conferitaria. Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 3533/2018

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Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

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Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).