Se si conferisce in società un immobile e, nel contempo, si accolla alla società conferitaria un debito, originato pochi giorni prima dalla stipula di un contratto di mutuo, si pone in essere un «vantaggio fiscale» che non può «spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta». Quindi la tassazione del conferimento con l’imposta di registro ha, come base imponibile, il valore del terreno, che non si può diminuire, come preteso dal contribuente, col valore del debito accollato alla società conferitaria. Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 3533/2018