La regola sui 20 crediti all’anno (60 nel triennio) per l’iscrizione all’Albo dei revisori legali deve avere «un’applicazione letterale», per cui i crediti non maturati nell’anno non possono essere recuperati l’anno dopo e nemmeno compensati con quelli eventualmente totalizzati in eccesso l’anno prima. Le indicazioni arrivano dalla circolare n. 6/2018 diffusa ieri dalla Ragioneria generale dello Stato per mettere ordine nel meccanismo della formazione obbligatoria avviato l’anno scorso dopo le modifiche portate dal D.Lgs. 135/2016.