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Revisori, sui crediti formativi niente «compensazioni»

Pubblicato il 01 marzo 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La regola sui 20 crediti all’anno (60 nel triennio) per l’iscrizione all’Albo dei revisori legali deve avere «un’applicazione letterale», per cui i crediti non maturati nell’anno non possono essere recuperati l’anno dopo e nemmeno compensati con quelli eventualmente totalizzati in eccesso l’anno prima. Le indicazioni arrivano dalla circolare n. 6/2018 diffusa ieri dalla Ragioneria generale dello Stato per mettere ordine nel meccanismo della formazione obbligatoria avviato l’anno scorso dopo le modifiche portate dal D.Lgs. 135/2016.

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Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

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Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).