Il fabbricato sfitto per cessata locazione non incide sulla detraibilità dell’Iva operata dall'immobiliare: la mancata utilizzazione, per cause non imputabili all’impresa, del bene già locato in regime di imponibilità su opzione, non fa sorgere l’obbligo di rettificare la detrazione fruita al momento dell’acquisto. Non è conforme alla direttiva, quindi, la normativa dello stato membro che consideri non più impiegato dal soggetto passivo per le sue operazioni imponibili l'immobile rimasto vuoto per 2 anni, nonostante sia dimostrato che il soggetto ha fatto di tutto per cercare di stipulare nuovi contratti di locazione. Questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 28 febbraio 2018, causa C-672/16, in risposta alle questioni sollevate dai giudici portoghesi.