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Prestiti infragruppo a rischio presunzioni

Pubblicato il 02 marzo 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Le mutate regole civilistiche sulla rilevazione dei finanziamenti infragruppo a tasso non in linea con quello di mercato, con il disallineamento fiscale derivante dalla mancata applicazione del principio di derivazione rafforzata, complicano bilanci e dichiarazioni dei soggetti interessati. Le difficoltà di natura civilistica riguardano le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, essendo il criterio del costo ammortizzato solo facoltativo per bilanci abbreviati e micro-imprese (nonché, ovviamente, per le imprese non Ires). Il principio contabile Oic 19 prevede (paragrafo 54) una particolare applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma con riferimento ai finanziamenti di durata superiore a 12 mesi, erogati senza la previsione di interessi (o pattuendo tassi significativamente diversi da quelli di mercato).

Finanziamento infruttifero scelta da valutare con cautela

Niente derivazione rafforzata e rischio presunzioni. Così si può sintetizzare la disciplina fiscale dei finanziamenti infragruppo. Occorre partire dal principio che, in virtù dell’articolo 3, comma 2, D.M. 48/2009 (richiamato dall’articolo 2, comma 1 lettera a del Decreto 3 agosto 2017), qualora l’applicazione di differenti princìpi contabili - o anche del medesimo principio ma secondo criteri facoltativi diversi – porti a rappresentare le operazioni intercorse tra soggetti diversi con criteri non omogenei, sono possibili (e le-gittimi) salti d’imposta. Oltre alla seccatura del doppio binario, con la necessità di smontare fiscalmente ciò che si è (non senza complessità) rilevato contabilmente, emergono tutte le incertezze del Legislatore tributario, che ha ritenuto di declinare un principio applicabile contabilmente a tutte le ipotesi che ne presentano i requisiti sostanziali: ai fini Ires, ai soli soggetti «tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile»; ai fini Ace, senza alcuna particolare limitazione.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).