Le mutate regole civilistiche sulla rilevazione dei finanziamenti infragruppo a tasso non in linea con quello di mercato, con il disallineamento fiscale derivante dalla mancata applicazione del principio di derivazione rafforzata, complicano bilanci e dichiarazioni dei soggetti interessati. Le difficoltà di natura civilistica riguardano le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, essendo il criterio del costo ammortizzato solo facoltativo per bilanci abbreviati e micro-imprese (nonché, ovviamente, per le imprese non Ires). Il principio contabile Oic 19 prevede (paragrafo 54) una particolare applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma con riferimento ai finanziamenti di durata superiore a 12 mesi, erogati senza la previsione di interessi (o pattuendo tassi significativamente diversi da quelli di mercato).
Finanziamento infruttifero scelta da valutare con cautela
Niente derivazione rafforzata e rischio presunzioni. Così si può sintetizzare la disciplina fiscale dei finanziamenti infragruppo. Occorre partire dal principio che, in virtù dell’articolo 3, comma 2, D.M. 48/2009 (richiamato dall’articolo 2, comma 1 lettera a del Decreto 3 agosto 2017), qualora l’applicazione di differenti princìpi contabili - o anche del medesimo principio ma secondo criteri facoltativi diversi – porti a rappresentare le operazioni intercorse tra soggetti diversi con criteri non omogenei, sono possibili (e le-gittimi) salti d’imposta. Oltre alla seccatura del doppio binario, con la necessità di smontare fiscalmente ciò che si è (non senza complessità) rilevato contabilmente, emergono tutte le incertezze del Legislatore tributario, che ha ritenuto di declinare un principio applicabile contabilmente a tutte le ipotesi che ne presentano i requisiti sostanziali: ai fini Ires, ai soli soggetti «tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile»; ai fini Ace, senza alcuna particolare limitazione.