Scade venerdì 16 marzo il termine per versare senza oneri aggiuntivi il saldo Iva 2017. In alternativa, è possibile rinviare l’adempimento fino ai termini previsti per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi, applicando però le maggiorazioni di legge; una possibilità che, per via del calendario, consente di arrivare quest'anno fino al 20 agosto. Vediamo le regole. Ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 542/1999, la differenza tra l’ammontare dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale e l’ammontare delle somme già versate sulla base delle liquidazioni periodiche, deve essere versata entro il 16 marzo 2018. La stessa disposizione prevede che il versamento può essere effettuato anche nei termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1, D.P.R. 435/2001 per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando però l'importo da versare dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. I contribuenti che si avvalgono di questa opportunità possono inoltre fruire del differimento di trenta giorni ai sensi del citato articolo 17 ed effettuare, quindi, il versamento entro il 30 luglio, maggiorando l'imposta dovuta di un ulteriore 0,40%. Inoltre, come precisato recentemente dall'agenzia delle entrate, poiché quest'anno il termine del 30 giugno cade di sabato e slitta automaticamente a lunedì 2 luglio, il termine differito di ulteriori trenta giorni viene a cadere il 1° agosto 2018, ragion per cui il ver-samento potrà essere effettuato, senza ulteriori maggiorazioni, entro il 20 agosto 2018.