È nulla e non inesistente, e pertanto può essere rinnovata, la notifica dell’appello al precedente difenso-re revocato e non a quello nuovo nominato già nel primo grado di giudizio. A fornire questo principio è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5133 depositata ieri, che rivede il precedente orientamento espresso di recente in un caso analogo