È antisindacale la scelta del datore di lavoro di escludere dalla trattativa per la firma di un accordo aziendale i membri delle Rsu aderenti a un’organizzazione sindacale che non ha sottoscritto il Ccnl. E non è regolare la scelta di sottoscrivere l’accordo convocando in momenti diversi i singoli componenti della Rsu, in quanto tale modalità impedisce di considerare formata la volontà collegiale richiesta per questo tipo di intese.
Con queste due conclusioni il tribunale di Busto Arsizio (decreto 163/2018) ha accolto il ricorso per repressione della condotta antisindacale promossa dal sindacato Cub Trasporti contro una società di gestione aeroportuale.
Il decreto del tribunale non ha un particolare effetto pratico, perché nelle more del giudizio il datore di lavoro ha rimosso gli effetti della condotta, tanto che è stata dichiarata cessata la materia del contendere e la decisione viene presa solo ai fini delle spese di lite. Tuttavia è una pronuncia interessante per le questioni che affronta e l’interpretazione che ne viene data dal giudice.
La vicenda nasce dalla scelta dell’azienda di negoziare e firmare un accordo collettivo aziendale solo con alcune organizzazioni sindacali e con i membri delle Rsu aderenti a tali organizzazioni.
Il decreto del tribunale di Busto Arsizio giudica illegittima tale scelta, rilevando che tutte le Rsu, non solo quelle aderenti alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale, abbiano – proprio per espressa previsione del Ccnl di settore – piena legittimazione a partecipare al negoziato. Ciò rende illegittima l’esclusione dei membri delle Rsu aderenti al Cub dalla trattativa («in quanto sindacato non riconosciuto dalla società») e, di conseguenza, determina una condotta antisindacale.
La seconda questione che affronta il tribunale riguarda le modalità di sottoscrizione dell’intesa. Tale accordo, infatti, non è stato firmato simultaneamente dai membri delle Rsu presenti al tavolo: molti di questi sono stati convocati individualmente, in momenti separati e distinti, presso la sede aziendale per mettere la firma sotto l’accordo.
Il tribunale giudica irregolare questa modalità di procedere, evidenziando che l’assunzione di decisioni a maggioranza nell’ambito di un organo collegiale richiede la formazione di una volontà che sia dell’organo collegiale e non dei singoli componenti. Tale volontà non si forma se le adesioni dei membri dell’organo arrivano in momenti diversi, come semplice sommatoria di atti individuali.
Questa irregolarità, si legge nel decreto, non è meramente formale ma inficia la validità stessa dell’accordo, alla luce degli orientamenti della Cassazione in tema di validità delle deliberazioni degli organi collegiali, quali le Rsu. Secondo la Corte, infatti, le questioni relative alla ritualità della convocazione dell’organo, se pur attinenti a un profilo formale, assumono rilievo sostanziale, in quanto incidono sulla regolare formazione delle deliberazioni assunte (sentenza 13240/2009).